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Legge Regionale Emilia Romagna 27/2000
Di seguito il testo completo della legge regionale di riferimento
LEGGE REGIONALE N.27 DEL 7-04-2000 REGIONE EMILIA ROMAGNA
Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina
Art. 1 - Principi, generalità e finalità
1. La Regione, recependo la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo", e successive modifiche, promuove
e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i
maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro
utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed
animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. I Comuni, le Province, le Aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la
collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di
lucro, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del
comma 1 e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di
prevenire il randagismo.
Art. 2 - Competenze dei Comuni
1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono
l'anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a:
a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani
randagi e vaganti;
b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per
gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all'art. 29, e comunque garantire la
presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi
del comma 3 dell'art. 16;
c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi
alla protezione degli animali;
d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché,
in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei
canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto;
e) assicurare, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite
convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione
delle colonie feline presenti sul proprio territorio.
Art. 3 - Competenze delle Province
1. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge,
provvedendo a:
a) coordinare l'azione dei Comuni per la gestione informatizzata dell'anagrafe canina,
per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza ed il controllo della popolazione
canina e felina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
b) coordinare l'azione dei Comuni nella realizzazione, ristrutturazione e gestione delle
strutture per il ricovero dei cani e dei gatti, secondo le modalità indicate al successivo
comma 3 dell'art. 16;
c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi ed alle
strutture di cui alle lettere a) e b) e per i volontari designati dalle associazioni di cui al
comma 2 dell'art. 1;
d) integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e nel controllo in ambiente extraurbano,
silvestre e montano;
e) predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
programmi d'informazione ed educazione, volti a favorire corretti rapporti uomo-animale
ed il rispetto degli animali, con particolare attenzione alla realizzazione e diffusione di
adeguati materiali informativi nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso ogni Provincia, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato
provinciale presieduto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo
delegato, e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle Aziende Unità
sanitarie locali della provincia, un rappresentante indicato dall'Ordine professionale dei
medici veterinari della provincia, il Sindaco, od un suo delegato, di ciascun Comune
della provincia sede di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti, un
rappresentante delle associazioni intercomunali, un rappresentante designato da
ciascuna Comunità Montana della provincia ed un rappresentante per ciascuna
associazione di cui al comma 2 dell'art. 1 esistente nella provincia e che faccia richiesta.
Tale Comitato può essere integrato da tecnici di volta in volta formalmente invitati dal
Presidente del Comitato su proposta dei componenti. [1]
3. Il Comitato sarà inoltre interpellato in via consultiva dalla Provincia relativamente ad
ogni provvedimento riguardante gli animali.
Art. 4 - Competenze delle Aziende Unità sanitarie locali
1. Le Aziende Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle
funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti
compiti:
a) collaborano con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina;
b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina;
c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di
verificarne l'idoneità igienico-sanitaria;
d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di
ricovero;
e) attuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche, al fine di porre in
essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;
f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti
relativi alla protezione degli animali;
g) collaborano con le Province nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera d) del
comma 1 dell'art. 3;
h) partecipano all'attuazione dei programmi d'informazione ed educazione volti a
favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;
i) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà,
sulla base dei programmi di cui all'art. 23;
l) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture di ricovero pubbliche o
convenzionate, sulla base dei programmi di cui all'art. 23;
m) concordano, insieme ai Comuni competenti ed alle associazioni di cui al comma 2
dell'art. 1, che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e
sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.
Art. 5 - Competenze della Regione
1. La Regione esercita compiti di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della
presente legge ed, in particolare, per la definizione di programmi provinciali, in relazione
a:
a) iniziative d'informazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 3 della Legge n.
281 del 1991 e successive modifiche;
b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3
della Legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;
c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti,
ai sensi dei successivi articoli 19 e 20.
2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione consulta i Comitati provinciali, di
cui al comma 2 dell'art. 3, con cadenza almeno annuale.
3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione trasferisce alle
Province, sulla base di specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e
quelle ad essa attribuite dallo Stato.
Art. 6 - Anagrafe canina
1. In ogni Comune è istituita l'anagrafe dei cani. I Comuni provvedono ad istituire
apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato
segnaletico e delle generalità del proprietario.
2. Ciascun Comune è tenuto a trasmettere quindicinalmente alle strutture di ricovero di
riferimento ed al Servizio veterinario dell'Azienda Unità sanitaria locale l'elenco dei cani
iscritti all'anagrafe. Gli elenchi anagrafici sono a disposizione, per consultazione, dei
membri del Comitato provinciale e degli addetti alla vigilanza ed al controllo.
3. L'iscrizione dei cani già identificati mediante tatuaggio o microchip va effettuata
utilizzando lo stesso codice identificativo.
4. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
definisce i criteri per l'attuazione dell'identificazione dei cani mediante microchip, in
sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una base dati
informatizzata, a livello regionale e provinciale, delle anagrafi canine comunali.
Art. 7 - Iscrizioni
1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono
tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita
dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.
3. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è
limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario
compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, ed osservare
le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
4. Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo
di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a
rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati
identificativi, al destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare le cessioni o le
vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni
dall'avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta
comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.
Art. 8 - Norme per l'identificazione
1. I Comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, assegnano all'animale
un codice di riconoscimento che contraddistingua, in modo specifico e senza
duplicazione, ciascun cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante
l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione dovrà essere custodita dal proprietario per
l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo.
2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento, mediante tatuaggio indelebile
impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, fino
all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6, oppure mediante
l'introduzione sottocutanea di un microchip di riconoscimento, oppure mediante altri
metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità e dalla Regione Emilia-
Romagna.
3. Le operazioni di tatuaggio o l'inserimento sottocutaneo del microchip sono eseguite
dai Servizi veterinari delle Aziende Unità Sanitarie locali, o da veterinari liberi
professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno
all'animale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice tatuato
dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di
proprietario minorenne, è tenuto a fare ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con
l'inserimento di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse
indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reiscrizione all'anagrafe e
conseguente reidentificazione dell'animale.
4. Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure ed i tempi per
l'identificazione degli animali, mediante microchip, sono stabiliti dalla Giunta regionale
con proprio provvedimento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della
presente legge. Tale provvedimento dovrà prevedere anche l'onere da porsi a carico del
proprietario per l'identificazione dei cani.
Art. 9 - Deroghe
1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle
Forze armate e dei corpi di Pubblica sicurezza.
2. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante
tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici
ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta
d'incompatibilità all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche.
Art. 10 - Casi di smarrimento
1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore,
entro tre giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi
per il controllo della popolazione canina.
Art. 11 - Casi di cessione o morte dell'animale o cambiamenti di residenza del
proprietario
1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, ai Comuni
interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti
della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova
residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il
quale il cane è identificato.
Art. 12 - Casi di rinuncia alla proprietà
1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel
caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne
comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture
di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare
ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà
motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.
2. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo
art. 17, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la
mancanza palese di custodia degli animali posseduti.
Art. 13 - Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina.
Istituzione e compiti
1. I Comuni, singolarmente od in forma associata, con il coordinamento delle Province,
istituiscono i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina.
Tali servizi operano sotto la vigilanza delle Aziende Unità sanitarie locali ed assolvono,
fra l'altro, i seguenti compiti:
a) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di
abbandono o mancata custodia di cani;
b) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di
maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
c) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di rilevare e segnalare le situazioni nelle
quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per l'incolumità dell'uomo e per
l'igiene pubblica;
d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art. 15.
2. Gli interventi di accertamento delle trasgressioni di cui alle lettere a) e b) del comma
1 e delle situazioni di cui alla lettera c) del medesimo comma, nonché l'adozione degli
atti e provvedimenti conseguenti sono competenza di organi e personale in possesso
delle qualifiche necessarie.
Art. 14 - Gestione dei servizi
1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale
appositamente addestrato ed in possesso delle qualifiche necessarie nonché delle
attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati.
2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei Comuni singoli od
associati.
3. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 ed al comma 1 dell'art. 13, i Comuni
possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del
supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle
associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 e delle guardie zoofile dell'Ente nazionale per
la Protezione degli animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati
tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3.
Art. 15 - Casi di cattura di cani
1. I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani
randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano
e suburbano ed intervengono quando ricorrano i casi previsti dal Regolamento di Polizia
veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando vi siano
situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.
2. Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi di cui al comma 1, può procedere alla
cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.
3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero
dei cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere
psicofisico, o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene,
eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento.
4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l'uso di tagliole e di
bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole.
5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono
trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 16.
6. Nei casi di infezione rabida, previsti all'art. 91 del DPR n. 320 del 1954, il Sindaco
può autorizzare la cattura degli animali, secondo quanto disposto al precedente comma
4, ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del
Corpo Forestale dello Stato o degli altri agenti della Forza pubblica.
Art. 16 - Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti
1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del
Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR n. 320 del 1954, e comunque
quando ricorrano esigenze sanitarie;
b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla
loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari
o l'affidamento ad eventuali richiedenti.
2. Il ricovero e la custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, sono assicurati dai
Comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono partecipare,
previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
3. L'azione dei Comuni è coordinata dalle Province. A tal fine:
a) i Comitati provinciali di cui al precedente art. 3, entro sessanta giorni dal loro
insediamento, e successivamente con cadenza annuale, definiscono le esigenze
strutturali ed organizzative sul territorio ed indicano gli interventi necessari;
b) con apposito regolamento sono definite le modalità di compartecipazione dei Comuni
per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle
strutture di ricovero per cani e gatti;
c) con apposito schema di regolamento è proposta ai Comuni la definizione delle
modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle
procedure di affido od adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle
contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza
veterinaria.
Art. 17 - Modalità di ricovero
1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di
ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei
veterinari addetti all'assistenza, o da parte dei veterinari delle Aziende Unità sanitarie
locali. Qualora si tratti di cani identificati, la struttura di ricovero ne dà immediato avviso
al proprietario.
2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla
loro cessione ad eventuali richiedenti.
3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni.
Trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero
permanente.
4. I cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o
microchip, sono iscritti all'anagrafe canina in carico al Comune di riferimento ed
identificati.
5. Nel caso di cessione dell'animale va data contestuale comunicazione al Comune di
residenza del nuovo proprietario.
6. Le spese per il ricovero dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari di cui
all'art. 20, sono a carico dei proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'Ente
gestore, in riferimento al regolamento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16.
7. Le strutture di ricovero dovranno tenere un registro di entrata ed uscita degli animali,
dal quale risultino almeno:
a) data di entrata e provenienza;
b) generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà;
c) dati segnaletici ed identificativi dell'animale;
d) data di uscita e destinazione.
Art. 18 - Adozioni
1. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e
permanente, le Amministrazioni locali possono prevedere, in collaborazione con le
associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, incentivi all'adozione degli animali.
2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata
od in fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate.
3. Tali incentivi non possono comunque consistere nella concessione di contributi in
denaro all'adottante.
4. I Comuni vigilano sul puntuale rispetto delle norme da parte degli affidatari.
Art. 19 - Requisiti delle strutture
1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 16 devono
essere costituite dai seguenti reparti:
a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione
sanitaria;
b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
c) un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la
custodia temporanea. È possibile prescindere da tale reparto purché i cani destinati al
ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra
idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata.
2. I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere,
inoltre, le seguenti caratteristiche:
a) ubicazione salubre e protetta;
b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e
degenza, deposito;
c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani,
provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte
riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce.
3. I requisiti ed i criteri generali previsti ai commi 1 e 2 riguardano anche il risanamento
e la costruzione di canili privati.
4. I Comuni ed i Servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, nel rispetto delle
reciproche competenze, esercitano il controllo sulle strutture di ricovero, sulla regolarità
dell'affidamento o cessione dell'animale, secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 20 - Norme igienico-sanitarie
1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere
assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli
animali.
2. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza
veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni
eutanasiche ai sensi dell'art. 22, nonché per interventi in caso d'urgenza.
3. Le Aziende Unità sanitarie locali esercitano il controllo sanitario sulle strutture di
ricovero, al fine di verificarne la rispondenza igienico-sanitaria e svolgono altresì le
funzioni a loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria.
4. Le spese per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché, in genere,
per i farmaci, i vaccini ed il materiale ambulatoriale, sono a carico dei Comuni o dei
gestori.
Art. 21 - Aree di sgambamento
1. Le Amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel
proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani
possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.
Art. 22 - Condizioni per la soppressione
1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non
devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3.
2. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture di ricovero, non
possono essere usati a scopo di sperimentazione.
3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e
91 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR n. 320 del 1954, è
consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata
pericolosità.
4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia,
esclusivamente i medici veterinari.
5. È comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal
presente articolo, nonché dall'art. 25.
6. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne
segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto
il fatto.
Art. 23 - Limitazione delle nascite
1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti
esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli
animali.
2. Le Aziende Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni di cui al
comma 2 dell'art. 1, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano ed
attuano programmi per la limitazione delle nascite.
3. Gli interventi per la limitazione delle nascite, previsti dai programmi di cui al comma
2, sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari, se esistenti, presso gli
ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati. Gli
interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Azienda Unità sanitaria locale,
qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate
dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le
strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati.
Art. 24 - Vigilanza contro il maltrattamento degli animali
1. I Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di vigilanza e
controllo sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono dei servizi per
la protezione ed il controllo della popolazione canina, nonché della collaborazione
dell'ENPA e delle altre associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo quanto
disposto dal comma 3 dell'art. 14.
3. È fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato
di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali
Art. 25 - Cani inselvatichiti. Interventi
1. Le Province, sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati di cui all'art. 3, attuano
interventi per la progressiva riduzione, mediante cattura, del numero dei cani
inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre. Tali interventi sono effettuati da
personale specificamente specializzato ed addestrato.
Art. 26 - Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori
agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da
altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per
territorio.
2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta
della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale.
Art. 27 - Aggiornamento e formazione del personale
Le Province, d'intesa con i Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di
cui al comma 2 dell'art. 1, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di
istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione
canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il
personale adibito, in ambiente silvestre, alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi.
Art. 28 - Partecipazione dei privati
1. I Comuni possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la
realizzazione delle finalità della presente legge.
Art. 29 - Protezione dei gatti
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a
chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia
felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso
pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina,
indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o
meno accudita dai cittadini.
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità
sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1,
provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.
3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere al Comune, d'intesa
con l'Azienda Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della
salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita
convenzione.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per comprovati
motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della
popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art.
1.
5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Unità sanitaria
locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23. I
gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione
auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat
originario.
6. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini
domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e
tutelare le colonie feline.
4. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle
condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 22.
Art. 30 - Sanzioni
1. Fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come
reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente
legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da Lire 150.000 (pari ad Euro 77,50) a Lire 450.000 (pari ad Euro 232,41) per
violazione delle norme di cui all'art. 7;
b) da Lire 100.000 (pari ad Euro 57,65) a Lire 300.000 (pari ad Euro 154,44) per la
mancata osservanza delle norme di identificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 ed
all'art. 17;
c) da Lire 1.000.000 (pari ad Euro 5.164,60) a Lire 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37)
per la violazione delle norme di cui al comma 4 dell'art. 7;
d) da Lire 100.000 (pari ad Euro 57,65) a Lire 300.000 (pari ad Euro 154,44) per la
violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e al comma 6 dell'art. 22;
e) da Lire 2.000.000 (pari ad Euro 10.322,91) a Lire 10.000.000 (pari ad Euro
51.645,70) per la violazione delle norme di cui all'art. 12;
f) da Lire 1.000.000 (pari ad Euro 5.164,60) a Lire 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37)
per la violazione delle norme di cui all'art. 15;
g) da Lire 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) a Lire 10.000.000 (pari ad Euro 51.645,70)
per la violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 22 e all'art. 29;
h) da Lire 500.000 (pari ad Euro 258,23) a Lire 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) per la
violazione delle norme di cui al comma 3 dell'art. 8.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai
relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.
3. Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f) del comma 1 spettano alle Aziende Unità
sanitarie locali.
Art. 31 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni, le
Province e le Aziende Unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria
competenza.
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al
servizio di più Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino
ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.
3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonché a quelli in applicazione del precedente
art. 26, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella
parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in
sede di approvazione della legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con
l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai
sensi dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 32 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) L.R. 25 febbraio 1988, n. 5, recante "Norme per il controllo della popolazione canina";
b) L.R. 7 ottobre 1994, n. 41, recante "Definizione di nuove norme per la tutela ed il
controllo della popolazione canina e felina. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25
febbraio 1988, n. 5 recante 'Norme per il controllo della popolazione canina'".










