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Modello EAS: disponibile l'elenco dei referenti dell'Agenzia delle Entrate per l'assistenza alla compilazione e trasmissione
In ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo d’intesa regionale (primo in Italia) siglato tra Agenzia delle Entrate Emilia Romagna e Forum Terzo Settore Emilia Romagna, è disponibile l'elenco aggiornato dei referenti dell'Agenzia per l'assistenza agli enti associativi per la compilazione e trasmissione del Modello EAS.
Il Protocollo - primo in tutta Italia - è nato con lo scopo di supportare le organizzazioni del Terzo Settore nella compilazione e la trasmissione del Modello EAS e, più in generale, favorire il confronto sulle tematiche fiscali inerenti il mondo dell’associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale.
Grazie al Protocollo, anche le associazioni non aderenti direttamente al Forum possono rivolgersi all'ufficio più vicino e chiedere della persona indicata come referente nell'elenco.
Il modello EAS è stato introdotto per permettere agli enti non commerciali di usufruire delle agevolazioni tributarie ai fini delle imposte dirette e indirette.
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Scarica l'elenco:
elenco referenti eas.xls
(fonte: www.bandieragialla.it)
Ricordiamo che sono tenuti alla presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello EAS (Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) tutti gli enti associativi che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 (TUIR - Testo Unico Imposte Redditi) e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge Iva).
Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit con alcune eccezioni. Infatti rientrano nell’ambito di applicazione del Modello EAS, tutte quelle associazioni (o società sportive dilettantistiche) che:
- richiedano agli associati la quota associativa, e/o
- pongano in essere uno scambio di natura economica con i loro associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo.
SONO PERO' ESONERATE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS:
- le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
- le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91. La circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la legge 398/91, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello;
- le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell’iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale, né decommercializzata;
- le associazioni onlus di opzione, cioè quelle che hanno ottenuto la qualifica di Onlus attraverso l'iter di cui al DM 266/03 e la presentazione dell'istanza alla Direzione Regionale delle Entrate;
- le associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ex L 49/87
Sono inoltre esentate dall'adempimento per mancanza del requisito soggettivo le fondazioni e gli altri enti
che non abbiano natura associativa, gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione, gli enti associativi
commerciali.












