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Un importante chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sull'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato

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 L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 38 dell’1° agosto 2011 è intervenuta per fornire alcuni importanti chiarimenti riguardanti la disciplina delle Onlus. Gli aspetti toccati corrispondono a: esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi, partecipazione degli enti esclusi nelle onlus, iscrivibilità del Trust nell’anagrafe delle onlus e partecipazioni di una onlus ad una impresa sociale.

Ci soffermiamo in particolare sull'esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi.

Alcune leggi regionali prevedono che le organizzazioni di volontariato, nel richiedere l’iscrizione nei registri del volontariato, debbano allegare copia dell’atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

Ciò comporta che le stesse organizzazioni solo dopo la registrazione dell’atto costitutivo potranno iscriversi negli appositi registri.

In tali ipotesi le organizzazioni di volontariato possono fruire dell’esonero dall’imposta di registro prima dell’iscrizione negli appositi registri ma dovranno comunicare tempestivamente, all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo, l’avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato.

Viene quindi ad essere normata quella che, nel nostro territorio provinciale, era comunque diventata una prassi che però evidenziava una sorta di "falla" legislativa.

Scarica il testo completo della Circolare: file allegato 28806+CIRCOLARE+TAVOLO+TECNICO+ONLUS_28-07-2011.pdf

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