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Protezione Civile: pubblicato il decreto sulla sicurezza dei volontari
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 11 luglio il Decreto legge che regolamenta - presentando alcune opportune eccezioni alla norma generale - la sicurezza sul lavoro dei volontari di protezione civile.
In particolare la norma riguarda i volontari della protezione civile, della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco.
La figura del volontario è equiparata al lavoratore esclusivamente per le attività di formazione, informazione e addestramento, controllo sanitario; sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attivita' lavorativa, nonchè i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.
Il decreto, inoltre, contiene all'articolo 7, le "Disposizioni relative alle cooperative sociali" da applicare nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore che svolga attività al di fuori delle sedi di lavoro. Se lavoratore o il socio lavoratore svolge la prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opera.
Il testo del decreto "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" è scaricabile cliccando sul link qui di fianco:
decreto_13_4_11prot_civ.pdf










