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5 per mille: finalmente indicazioni precise sulla rendicontazione. Pubblicato un "istant book" di CSVnet sul tema
Pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro modulo e linee guida per rendicontare la destinazione delle somme percepite, da redigersi entro un anno dall’effettiva percezione dell’importo.
Segnaliamo che CSVnet (collegamento nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato) ha pubblicato sul proprio sito un "istant book" sul tema della rendicontazione, utile per chiarire tutti i dettagli e le implicazioni per le associazioni coinvolte.
La pubblicazione è scaricabile cliccando qui
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Il Ministero ha finalmente pubblicato sul proprio sito il modello di rendiconto e le linee guida per la rendicontazione delle somme percepite tramite il meccanismo del 5x1000 (documenti che trovate anche in calce a questa news).
Il percorso era iniziato con la Legge Finanziaria per il 2008 (comma 6, art. 3 L. n. 244/2007), in cui si istituiva l’obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di “redigere un apposito e separato rendiconto, corredato da una relazione illustrativa, nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite”.
Le modalità di realizzazione di tale rendiconto sono poi state chiarificate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 8, D.P.C.M. 19 marzo 2008, pubblicato sulla G.U.del 3 giugno 2008). Dal Decreto si desume che, seppur tale obbligo si applichi a tutti gli enti beneficiari, solo quelli che hanno ricevuto più di 15.000€ sono tenuti a trasmettere i rendiconti e le relative relazioni al Ministero. Tutti gli altri saranno tenuti a conservarli per dieci anni e fornirli solo su richiesta..
Il Decreto citava una modulistica particolare su cui dovevano essere redatti i rendiconti che, però, fino ad oggi non era stata ancora approntata. Era però già molto chiaro sulle tempistiche: i rendiconti, infatti vanno compilati entro un anno dalla ricezione dei contributi e, per tutti coloro che hanno ricevuto somme superiori ai 15 mila euro, trasmessi al Ministero entro un mese dalla data ultima prevista per la compilazione. Così come sono piuttosto chiare le sanzioni in cui incorrono tutti coloro che non ottemperano a tale obbligo dal momento che l’Erario ha previsto la possibilità di recupero dei contributi erogati.
Ora abbiamo finalmente anche le istruzioni che si attendevano per produrre la rendicontazione, a partire dal 5 per mille edizione 2008 (sui redditi 2007). Fanno eccezione solo le associazioni sportive dilettantistiche che, così come stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, all’articolo 3, sono tenute ad assolvere all’obbligo a partire dall’anno finanziario 2006.
"Il rendiconto può essere predisposto utilizzando il modello messo a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" si legge nelle Linee Guida "ovvero elaborando un proprio documento in cui siano esposte in modo chiaro le spese che sono state sostenute con la quota del 5‰ dell’Irpef", oppure per mezzo del bilancio di esercizio dell'associazione, a patto che questo sia redatto secondo le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” fornite dall’Agenzia per le Onlus (atto di indirizzo n.6) e venga corredato dalla delibera di approvazione dell’organo di amministrazione. In questo secondo caso "dovrà comunque risultare in modo chiaro ed inequivocabile la destinazione della quota del 5‰ dell’Irpef percepita, eventualmente anche per mezzo di una relazione che descriva nel dettaglio le attività svolte ed i costi sostenuti. Il bilancio di esercizio potrà essere corredato dal bilancio sociale qualora anche questo documento sia stato redatto secondo le “Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit” fornite dall’Agenzia per le Onlus". Nel caso venga impiegato il fac-simile messo a disposizione dal Ministero, dovrà riportare l'autocertificazione del rappresentante legale che le informazioni recate sono autentiche e veritiere, agli effetti anche penali. Al rendiconto deve, in ogni caso, essere allegata copia del documento di identità del rappresentante legale.
Una volta redatto il documento, gli enti che hanno percepito per l’anno 2008 un importo pari o superiore a 15mila euro (e per gli anni successivi un importo pari o superiore a 20mila euro) devono trasmettere il resoconto e la documentazione da allegare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Gli enti che hanno recepito un importo inferiore sono tenuti a conservare la documentazione presso la sede legale dell’organizzazione ed esibirla qualora il Ministero ne faccia richiesta.
Il rendiconto deve essere redatto entro un anno dall’effettiva percezione dell’importo. Ai fini del calcolo del termine, le Linee Guida invitano a fare riferimento al mese di accreditamento dell’importo registrato dalla competente Tesoreria. (Esempio: se la somma è stata accreditata sul conto corrente dell’ente nel mese di ottobre del 2010 il rendiconto dovrà essere redatto entro il 31 ottobre 2011).
Diversa è la procedura fissata per gli enti di ricerca sanitaria. Disposizioni e modelli sono pubblicati sul sito del Ministero della Salute, alla sezione 5 per mille. La rendicontazione in questo caso coinvolge circa 90 enti, tra i quali ad esempio l'Airc, Associazione italiana ricerca sul cancro, e l'Istituto europeo di oncologia.
In questo caso la rendicontazione avverrà in due fasi: entro il 31 gennaio dell'anno successivo al ricevimento dei contributi l'ente dovrà inviare una scheda con gli elementi essenziali dei progetti sostenuti, quali il titolo, le date di inizio e la durata, oltre che, in caso di co-finanziamento, la quota coperta con i fondi del 5 per mille. La vera e propria rendicontazione consuntiva dovrà, invece, essere prodotta entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla conclusione di ogni singolo progetto. L'organizzazione dovrà indicare tutte le spese affrontate, suddivise nelle voci di costo tipiche della ricerca. Sempre entro lo stesso termine andranno compilati un abstract dei risultati e un elenco delle pubblicazioni scientifiche che ne siano state frutto.
Una nota a parte per le federazioni o quei soggetti con articolazioni territoriali di cui la sola struttura centrale abbia ricevuto la quota del 5 per mille e abbia, in seguito, provveduto a distribuire i fondi a favore degli enti federati. In questo caso, si legge nelle Linee Guida "il rendiconto deve essere unico ed elaborato dall’organismo che ha presentato la domanda di ammissione e ricevuto la somma erogata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali".
(fonte: Vita.it)
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